Statuto
Art. 20
In vigore dal 27 mag 1922
Qualora l'Amministrazione non vi provveda il Ministero per l'agricoltura stanzierà d'ufficio nel bilancio consorziale le somme necessarie all'adempimento di obbligazioni regolarmente assunte e provvederà alla riscossione dei contributi a carico dei consorziati anche a mazzo di esattore speciale. Tutte le spese relative saranno a intrico del Consorzio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;586#art-s-20