Art. 20
Statuto

Art. 20

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In vigore dal 27 mag 1922
Qualora l'Amministrazione non vi provveda il Ministero per l'agricoltura stanzierà d'ufficio nel bilancio consorziale le somme necessarie all'adempimento di obbligazioni regolarmente assunte e provvederà alla riscossione dei contributi a carico dei consorziati anche a mazzo di esattore speciale. Tutte le spese relative saranno a intrico del Consorzio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;586#art-s-20