Statuto
Art. 7
In vigore dal 25 mag 1922
Ogni lotto dà diritto ad un solo voto.
È ammesso farsi rappresentare da un mandatario per mezzo di delegazione scritta sull'avviso di convocazione.
Il mandatario può anche essere persona appartenente al Consorzio e non può mai essere incaricato di più di una rappresentanza. Se appartiene al Consorzio, oltre al proprio voto, darà quello del rappresentato.
Storico versioni
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