Statuto
Art. 6
In vigore dal 25 mag 1922
Le assemblee non sono valide se non interviene almeno la metà più uno dei lottisti; in seconda convocazione però qualunque sia il numero degli intervenuti, l'assemblea può validamente deliberare.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti; si i voti sieno pari, prevale il voto del presidente.
È obbligatoria la votazione segreta per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e dei probiviri, ed in genere per tutti gli oneri concernenti persone.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;584#art-s-6