Statuto
Art. 19
In vigore dal 25 mag 1922
Sono soggetti all'approvazione del Ministero per l'agricoltura, che ne esaminerà la legalità:
a) i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi ed i conti consuntivi del Consorzio;
b) i regolamenti di amministrazione;
c) i contratti di mutuo quando non siano stipulati col Ministero di agricoltura;
d) le deliberazioni per stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in caso d'urgenza;
e) i progetti dei lavori e i piani di esecuzione dei progetti stessi anchè i capitolati generali e speciali ed i contratti di aggiudicazione dei lavori;
f) gli elenchi di contribuenza e le deliberazioni relative al riparto dei lavori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;584#art-s-19