Statuto
Art. 15
In vigore dal 25 mag 1922
Il presidente, o, in sua assenza, o impedimento, il consigliere più anziano, ha la rappresentanza legale del Consorzio.
In tale qualità ha l'obbligo di:
a) spedire gli avvisi per le adunanze;
b) di eseguire e fare eseguire le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione;
c) di firmare gli atti e la corrispondenza del Consorzio stesso;
d) di stipulare i contratti;
e) di presiedere alle aste e alle licitazioni private per lo appalto di lavori e di firmare i verbali;
f) di vigilare all'osservanza dello Statuto e delle norme legislative e regolamentari in vigore;
g) di provvedere in genere al sollecito raggiungimento delle finalità del Consorzio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;584#art-s-15