Statuto

Art. 15

In vigore dal 25 mag 1922
Il presidente, o, in sua assenza, o impedimento, il consigliere più anziano, ha la rappresentanza legale del Consorzio. In tale qualità ha l'obbligo di: a) spedire gli avvisi per le adunanze; b) di eseguire e fare eseguire le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione; c) di firmare gli atti e la corrispondenza del Consorzio stesso; d) di stipulare i contratti; e) di presiedere alle aste e alle licitazioni private per lo appalto di lavori e di firmare i verbali; f) di vigilare all'osservanza dello Statuto e delle norme legislative e regolamentari in vigore; g) di provvedere in genere al sollecito raggiungimento delle finalità del Consorzio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;584#art-s-15

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