Art. 7
In vigore dal 23 apr 1922
A bonifica compiuta, l'Ente provvederà alla consegna delle opere agli Enti o proprietari interessati, a norma delle vigenti leggi, e cesserà da ogni funzione.
Le operazioni di liquidazione e di stralcio della gestione ed il servizio dei prestiti eventualmente contratti saranno assunti, secondo la rispettiva competenza, dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° febbraio 1922.
VITTORIO EMANUELE.
MICHELI - MAURI - BENEDUCE.
Visto, il guardasigilli: RODINÒ.
Storico versioni
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