Art. 4

In vigore dal 23 apr 1922
Il Consiglio presenterà entro un mese dalla sua costituzione al Ministero dei lavori pubblici il regolamento interno dell'Ente ed entro quattro mesi dalla stessa data il progetto di massima delle opere da eseguire ed il piano di svolgimento dei lavori. Con decreto del ministro dei lavori pubblici sarà provveduto ad assegnare all'Ente i fondi necessari per la gestione tecnica ed amministrativa e per l'esecuzione dei lavori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-02-01;229#art-4

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