Art. 1

In vigore dal 11 feb 1922
VITTORIA EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1133; Visto il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei ministri: Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste dei telegrafi, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, o con ministri del tesoro, delle finanze della marina e degli affari esteri; Abbiamo decretato o decretiamo: Articolo unico. Èapprovata e resa esecutiva la Convenzione stipulata in data 12 settembre 1921 tra il Governo italiano o la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, per la posa, l'esercizio o la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di un'altro tra l'Italia e la Grecia, ed annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, da ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1921. VITTORIO EMANUELE. Bonomi - Giuffrida - De Nava - Soleri - Bergamasco - Torretta. Luogo del Sigillo, V. Il Guardasigilli: Rodinò. Registrato alla Corte dei conti addì 29 gennaio 1922. Reg. 196. Atti del Governo a f. 146. Gisci.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1921-09-29;2021#art-rd-1

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