Art. 1
In vigore dal 11 feb 1922
VITTORIA EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1133;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri:
Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste dei telegrafi, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, o con ministri del tesoro, delle finanze della marina e degli affari esteri;
Abbiamo decretato o decretiamo:
Articolo unico.
Èapprovata e resa esecutiva la Convenzione stipulata in data 12 settembre 1921 tra il Governo italiano o la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, per la posa, l'esercizio o la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di un'altro tra l'Italia e la Grecia, ed annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, da ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1921.
VITTORIO EMANUELE.
Bonomi - Giuffrida - De Nava - Soleri - Bergamasco - Torretta.
Luogo del Sigillo, V. Il Guardasigilli: Rodinò.
Registrato alla Corte dei conti addì 29 gennaio 1922.
Reg. 196. Atti del Governo a f. 146. Gisci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1921-09-29;2021#art-rd-1