Art. 116
AbrogatoT. U. 1913, art. 123, e legge 15 agosto 1919, n. 1401 art. 2 e 3. Chiunque con violenze o minacce o con tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attruppamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell' ufficio nell'atto delle elezioni ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle buste o con altri mezzi, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da lire 500 a lire 5000.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1919-09-02;1495#art-tu-116