Art. 116 · T. U. 1913, art. 123, e legge 15 agosto 1919, n. 1401 art. 2 e 3. Chiunque con violenze o minacce o con tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attruppamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell' ufficio nell'atto delle elezioni ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle buste o con altri mezzi, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da lire 500 a lire 5000.
Testo unico›Titolo V
Art. 116
Abrogato121 / 139
T. U. 1913, art. 123, e legge 15 agosto 1919, n. 1401 art. 2 e 3. Chiunque con violenze o minacce o con tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attruppamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell' ufficio nell'atto delle elezioni ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle buste o con altri mezzi, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da lire 500 a lire 5000.
In vigore dal 16 dic 2010
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212