Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 57
In vigore dal 4 ott 1913
Le verificazioni di cui al primo alinea dell' della legge sono eseguite per opera del deputato di nomina governativa, di quelli scelti dagli Istituti di emissione e dall'Istituto che esercita la stanza di compensazione, i quali riferiscono, quando occorra, alla Camera di commercio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-57