Art. 57
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 57

64 / 108
In vigore dal 4 ott 1913
Le verificazioni di cui al primo alinea dell' della legge sono eseguite per opera del deputato di nomina governativa, di quelli scelti dagli Istituti di emissione e dall'Istituto che esercita la stanza di compensazione, i quali riferiscono, quando occorra, alla Camera di commercio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-08-04;1068#art-r-57