Art. 3

In vigore dal 30 lug 1911
Il fondo stanziato al capitolo 87 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1910-911 sarà diminuito con effetto dal 1° ottobre 1910, in ragione di annue L. 1200, somma corrispondente alla media dei sussidi concessi al comune di Schio nell'ultimo triennio per il mantenimento della scuola tecnica pareggiata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-09-29;528#art-3

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