Art. 2

In vigore dal 30 lug 1911
Per il mantenimento di detta scuola il comune di Schio pagherà annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 11,084.40 e garantirà per tasse scolastiche un annuo introito di L. 3000, provvedendo inoltre al materiale scolastico e scientifico, ai locali e al personale di servizio e soddisfacendo a tutti gli obblighi assunti con la convenzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-09-29;528#art-2

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Art. 2 Che converte in Regia la scuola tecnica pareggiata di Schio. — Testo vigente | Portale Normativo