Art. 2
In vigore dal 28 lug 1911
Per il mantenimento di detta scuola il comune di Chiavenna pagherà annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 13,677.55 e garantirà per tasse scolastiche un annuo introito di L. 2800 provvedendo inoltre ai locali, al materiale scolastico e scientifico e al personale di servizio e soddisfacendo a tutti gli altri obblighi assunti con la convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-09-29;524#art-2