Art. 1
In vigore dal 28 lug 1911
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico delle leggi per la conversione in Regio e l'istituzione di scuole medie governative approvato con il Nostro decreto 25 luglio 1907, n. 645 e la tabella dei relativi contributi approvata con Nostro decreto 28 aprile 1910, n. 307;
Veduto il regolamento 15 settembre 1907, n. 652 per l'applicazione di detto testo unico e le modificazioni ad esso portate con Nostro decreto 3 agosto 1909, numero 630;
Veduta la convenzione stipulata addì 28 settembre 1910 fra il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Chiavenna per la conversione in governativa di quella scuola tecnica pareggiata;
Veduto che il comune di Chiavenna ha prestato le debite garanzie per il contributo assunto a proprio carico con detta convenzione;
Veduto il parere favorevole della commissione istituita con il nostro decreto 3 agosto 1909, n. 630;
Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per la pubblica istrione e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La scuola tecnica pareggiata di Chiavenna è convertita in governativa per tutti gli effetti di legge dal 1° ottobre 1910.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-09-29;524#art-1