Art. 3
In vigore dal 19 giu 1911
Il fondo stanziato al capitolo 87 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1910-911 sarà diminuito con effetto dal 1° ottobre 1910 in ragione di annue L. 1000, somma corrispondente alla media dei sussidi concessi al comune di Moncalvo nell'ultimo triennio per il mantenimento della scuola tecnica pareggiata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-09-29;521#art-3