Art. 2

In vigore dal 19 giu 1911
Per il mantenimento di detta scuola il comune di Moncalvo pagherà annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 13,377.55 e garantirà per tasse scolastiche un annuo introito di L. 3300 provvedendo inoltre al materiale scolastico e scientifico, ai locali e al personale di servizio e soddisfacendo a tutti gli alti i obblighi assunti con la convenzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-09-29;521#art-2

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Art. 2 Che converte in regio a tutti gli effetti di legge la scuola tecnica pareggiata di Moncalvo. — Testo vigente | Portale Normativo