Art. 2
In vigore dal 19 giu 1911
Per il mantenimento di detta scuola il comune di Moncalvo pagherà annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 13,377.55 e garantirà per tasse scolastiche un annuo introito di L. 3300 provvedendo inoltre al materiale scolastico e scientifico, ai locali e al personale di servizio e soddisfacendo a tutti gli alti i obblighi assunti con la convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-09-29;521#art-2