Art. 2
In vigore dal 20 mag 1911
Per il mantenimento di detta scuola il comune di Codogno pagherà annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 11,377.55 e garantirà, per tasse scolastiche, un annuo introito di L. 4800, provvedendo inoltre al materiale scolastico e scientifico, ai locali e al personale di servizio e soddisfacendo a tutti gli altri obblighi assunti con la convenzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-09-29;518#art-2