Art. 1

In vigore dal 20 mag 1911
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per la conversione in regie e l'istituzione di scuole medie, approvato con il Nostro decreto 25 luglio 1907, n. 645, e la tabella dei relativi contributi, approvata con il Nostro decreto 28 aprile 1910, n. 307; Veduto il regolamento 15 settembre 1907, n. 652, per l'applicazione di detto testo unico, e le modificazioni ad esso portate con Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 630; Veduta la convenzione stipulata, addì 28 settembre 1910, fra il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Codogno per la regificazione di quella scuola tecnica pareggiata; Veduto, che il comune di Codogno ha prestato le debite garanzie per il contributo assunto a proprio carico con detta convenzione; Veduto il parere favorevole della Commissione mista, istituita con il Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 630; Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per la pubblica istruzione e per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: . La scuola tecnica pareggiata di Codogno è convertita in Regia, per tutti gli effetti di legge, dal 1° ottobre 1910.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-09-29;518#art-1

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Art. 1 Che converte in Regia la scuola tecnica pareggiata di Codogno. — Testo vigente | Portale Normativo