Art. 3

In vigore dal 25 ott 1910
Il presente decreto avrà effetto dal 1° ottobre 1910. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1910. VITTORIO EMANUELE. Di San Giuliano. Visto, Il guardasigilli: Fani.
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Art. 3 Riguardante la destinazione di un vice console e gli assegni locali annui dei consolati di Johannesburg (Capetown) e di Tunisi. — Testo vigente | Portale Normativo