Art. 3
In vigore dal 25 ott 1910
Il presente decreto avrà effetto dal 1° ottobre 1910.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1910.
VITTORIO EMANUELE.
Di San Giuliano.
Visto, Il guardasigilli: Fani.
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