Art. 2
In vigore dal 25 ott 1910
Gli assegni locali annui da corrispondersi agli ufficiali consolari di 1ª categoria nelle residenze sottoindicate sono fissati come segue:
Johannesburg (Capetown), vice console, L. 12,000.
Tunisi, al 2° vice console, L. 4000.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-09-17;683#art-2