Art. 2

In vigore dal 25 ott 1910
Gli assegni locali annui da corrispondersi agli ufficiali consolari di 1ª categoria nelle residenze sottoindicate sono fissati come segue: Johannesburg (Capetown), vice console, L. 12,000. Tunisi, al 2° vice console, L. 4000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-09-17;683#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo