Art. 3
In vigore dal 10 feb 1911
L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta dai rappresentanti della Provincia, del Comune e della Camera di commercio, nonché dai rappresentanti della spettabile Società alti forni, fonderie ed acciaierie di Terni, della spettabile Società italiana pel carburo di calcio e della spettabile Cassa di risparmio di Terni sino a quando esse continueranno a contribuire alle spese di mantenimento della scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-09-11;491#art-3