Art. 2

In vigore dal 10 feb 1911
Alle spese di mantenimento concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commercio nei limiti indicati dall'art. 6 del R. decreto 22 marzo 1908, n. 187, e con una somma annua non inferiore a L. 5000; la provincia di Perugia con L. 2000 all'anno; il comune di Terni con L. 10,000 annue; la Camera di commercio di Foligno con annue L. 8000. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio contribuisce inoltre con L. 25,000 pagabili in cinque annualità alle spese di arredamento della scuola e delle officine.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-09-11;491#art-2

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Art. 2 Che istituisce in Terni una R. scuola d'arti e mestieri. — Testo vigente | Portale Normativo