Statuto

Art. 18

In vigore dal 4 set 1910
Le nomine degl'insegnanti dei giardini d'infanzia delle scuole elementari e della maestra di lavoro manuale sono fatte in seguito a pubblico concorso; a parità di merito la preferenza spetta alle insegnanti che compirono gli studi nelle scuole dell'Istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-02;274#art-s-18

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