Statuto
Art. 18
18 / 40In vigore dal 4 set 1910
Le nomine degl'insegnanti dei giardini d'infanzia delle scuole elementari e della maestra di lavoro manuale sono fatte in seguito a pubblico concorso; a parità di merito la preferenza spetta alle insegnanti che compirono gli studi nelle scuole dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-02;274#art-s-18