Statuto

Art. 12

In vigore dal 4 set 1910
Art. l2. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il consigliere che deve aver cura immediata dell'Amministrazione, e quello che vigila sulle scuole dell'Istituto. Se il presidente desidera tenere per sè uno dei due uffici il Consiglio commette soltanto l'altro a uno dei suoi membri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-02;274#art-s-12

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