Statuto
Art. 11
In vigore dal 4 set 1910
Le deliberazioni del Consiglio, che importino diminuzione o trasformazione del patrimonio, o impegnino a iniziar liti non concernenti la semplice esazione delle rendite, non saranno eseguibili, se prima non siano state approvate dal Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-02;274#art-s-11