Statuto

Art. 11

In vigore dal 4 set 1910
Le deliberazioni del Consiglio, che importino diminuzione o trasformazione del patrimonio, o impegnino a iniziar liti non concernenti la semplice esazione delle rendite, non saranno eseguibili, se prima non siano state approvate dal Ministero della pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-02;274#art-s-11

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