Art. 3
In vigore dal 23 feb 1910
Il fondo stanziato al cap. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1909-910 sarà diminuito con effetto dal 1° ottobre 1909, in ragione di annue L. 13,000, somma corrispondente alla media dei sussidi concessi al comune di Firenze nell'ultimo triennio per il mantenimento delle sue scuole tecnicje pareggiate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-30;526#art-3