Art. 1
In vigore dal 23 feb 1910
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per la conversione in Regie di scuole medie non obbligatorie, approvato con il Nostro decreto 25 luglio 1907, n. 645;
Veduto il regolamento 15 settembre 1907, n. 652, per l'applicazione di detto testo unico e le modificazioni ad esso portate con Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 630;
Veduta la convenzione stipulata addì 28 settembre 1909, fra il Ministero della pubblica istruzione e il comune di Firenze per la conversione in Regie di quelle scuole tecniche pareggiate;
Veduto che il comune di Firenze ha presentato le debite garanzie per il pagamento del contributo assunto a proprio carico con detta oonvenzione;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Le scuole tecniche maschili: Leonardo da Vinci, Aurelio Saffi, Leon Battista Alberti, Paolo Toscanelli e Giovanni da Verrazzano e la souola tecnica femminile Lucrezia Mazzanti del comune di Firenze, sono convertite in Regie per tutti gli effetti di legge dal 1° ottobre 1909.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-30;526#art-1