Art. 3
In vigore dal 23 feb 1910
Il fondo stanziato al capitolo 110 dello stato di previsione della spesa dal Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1909-910 sarà diminuito, con effetto dal l° ottobre 1909 in ragione d'annue L. 2000, somma corrispondente alla media dei sussidi concessi al comune di Chiavari nell'ultimo triennio per il mantenimento della sua scuola tecnica pareggiata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-30;521#art-3