Art. 2

In vigore dal 23 feb 1910
Per il mantenimento di detta scuola il comune di Chiavari pagherà annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 9485.55 e garantirà per tasse scolastiche un annuo introito di L. 5492 provvedendo inoltre al personale di servizio, ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro sia necessario per il funzionamento della scuola medesima in conformità degli obblighi assunti con la convenzione 31 maggio 1909.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-30;521#art-2

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