Art. 2

In vigore dal 16 mag 1909
La detta somma di lire duemila sarà convertita in rendita nominativa a favore di detta Società e devoluta per un premio annuale esclusivamente per i soci. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 aprile 1909. VITTORIO EMANUELE. P. Spingardi. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-04-15;103#art-2

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