Art. 1
In vigore dal 16 mag 1909
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'atto 1° aprile 1908, rogato per notaro Molino Paolo in Chieri col quale si certifica che con i testamenti segreti 22 gennaio 1905 e 4 luglio 1907 Ferrati avv. cav. Cesare, deceduto in Chieri il 28 dicembre 1907 legava la somma di lire duemila alla Società mandamentale di tiro a segno nazionale di detta città per un premio annuale esclusivamente per i soci, da essere convertita in rendita nominativa, da pagarsi senza detrazione per tasse dopo un anno del suo decesso;
Vista la domanda 8 maggio 1908 con la quale il presidente di detta Società chiede di essere autorizzato ad accettare il legato stesso;
Veduto il favorevole parere espresso in merito dalla direzione provinciale del tiro a segno nazionale di Torino nella seduta 14 settembre 1908;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il presidente della Società mandamentale di tiro a segno nazionale di Chieri è autorizzato ad accettare in nome di essa Società il legato di lire duemila disposto a suo favore da Ferrati avv. cav.
Cesare, deceduto in Chieri il 28 dicembre 1907, con i testamenti segreti 22 gennaio 1905 e 4 luglio 1907, depositati presso il notaro Molino Paolo con atto 5 luglio 1907 e aperti con atto 29 dicembre stesso anno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-04-15;103#art-1