Art. 2
In vigore dal 25 nov 1908
Per tutte le spese concernenti il personale direttivo ed insegnante d'entrambe le dette scuole e per quelle del personale di servizio del ginnasio il comune di Rimini verserà annualmente all'erario dello Stato L. 15,976 per il ginnasio e L. 11,018.80 per la scuola tecnica, garantendo quanto al primo L. 1900 e quanto alla seconda L. 4000 come introito per tasse scolastiche.
Il detto Comune provvederà inoltre direttamente a quanto gl'incombe per legge e a termini delle Convenzioni 20 settembre 1908 per il mantenimento delle scuole medesime.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-24;446#art-2