Art. 1

In vigore dal 25 nov 1908
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vedute le leggi 11 luglio 1904, n. 397 e 13 giugno 1907, n. 342; Veduto il regolamento approvato con il R. decreto 15 settembre 1907, n. 652; Vedute le convenzioni stipulate addì 20 settembre 1908, fra il comune di Rimini e il Ministero della pubblica istruzione per la conversione in governative di quelle scuole medie classiche e tecniche in base alla domanda all'uopo presentata in data 27 novembre 1905; Veduto che la scuola tecnica di Rimini godette nell'ultimo triennio di sussidi facoltativi sul bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per un ammontare medio annuo di L. 2000; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il ginnasio e la scuola tecnica di Rimini sono convertiti in Regi per tutti gli effetti di legge dal 1° ottobre 1908.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-24;446#art-1

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Art. 1 Che converte in Regi il ginnasio e la scuola tecnica di Rimini. — Testo vigente | Portale Normativo