Art. 2
In vigore dal 31 ott 1908
Per tutte le spese del personale direttivo ed insegnante di entrambe le dette scuole e per quello di basso servizio del ginnasio «Pio», il comune di Senigallia verserà all'erario dello Stato un annuo contributo di L. 13,877 per il ginnasio e di L. 10,117.74 per la scuola tecnica, garantendo inoltre un annuo introito di L. 2800 per il primo e di L. 3000 per la seconda, come provento delle tasse scolastiche e provvedendo direttamente a quanto altro gl'incombe per legge e a termini delle convenzioni 22 settembre 1907 pel mantenimento e il regolare funzionamento delle dette scuole.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-24;396#art-2