Art. 1

In vigore dal 31 ott 1908
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vedute le leggi 16 luglio 1904, n. 397, 13 giugno 1907, n. 342, e il regolamento approvato con il R. decreto 15 settembre 1907, n. 652; Vedute le convenzioni stipulate fra il comune di Senigallia e il Ministero della pubblica istruzione per la conversione in governativi del ginnasio e della scuola tecnica di detto Comune, in base all'istanza all'uopo presentata il 9 febbraio 1906; Veduto che la scuola tecnica di Senigallia ha goduto nell'ultimo triennio di sussidi facoltativi sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, la cui media annua ascende a L. 2166.66; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il ginnasio «Pio» e la scuola tecnica di Senigallia sono convertiti in governativi per tutti gli effetti di legge dal 1° ottobre 1908.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-24;396#art-1

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Art. 1 Che convertono in governativi il ginnasio «Pio» e la scuola tecnica di Senigallia. — Testo vigente | Portale Normativo