Art. 2
In vigore dal 28 ott 1908
Per tutte le spese concernenti il personale direttivo ed insegnante di detta scuola, il comune della Maddalena verserà annualmente all'erario dello Stato un contributo di L. 11,284.40 garentendo un introito di L. 3000 per tasse scolastiche e provvedendo direttamente a quanto altro gli incombe per legge e a termini della convenzione 15 dicembre 1907 per il mantenimento della scuola stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-17;392#art-2