Art. 1
In vigore dal 28 ott 1908
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vedute le leggi 16 luglio 1904, n. 397 e 13 giugno 1907, n. 342;
Veduto il regolamento approvato con il R. decreto 15 settembre 1907, n. 652;
Veduto che la scuola tecnica della Maddalena godette nel triennio 1904-907 di sussidi facoltativi sul bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per un ammontare medio annuo di L. 1000;
Veduta la convenziona stipulata addì 15 dicembre 1907 dal comune della Maddalena con il Ministero della pubblica istruzione per la conversione in Regia di quella scuola tecnica in base all'istanza all'uopo presentata il 30 novembre 1905;
Veduti i fondi stanziati ai capitoli 123, 133 e 150 del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1908-909;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La scuola tecnica della Maddalena è convertita in Regia per tutti gli effetti di legge dal 1° ottobre 1908.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-17;392#art-1