Art. 2
In vigore dal 18 ott 1908
Per tutte le spese del personale direttivo ed insegnante di detta scuola il comune di Fano verserà all'erario dello Stato l'annuo contributo di L. 10,977.55 garantendo un introito di L. 4000 per tasse scolastiche e provvedendo direttamente a quanto altro gli incombe per legge e a termini della convenzione 22 maggio 1908.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-14;376#art-2