Art. 1
In vigore dal 18 ott 1908
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per la istituzione o conversione in governative di scuole medie approvato con il R. decreto 25 luglio 1907, n. 645, e il regolamento per l'applicazione del medesimo approvato con il R. decreto 15 settembre 1907, n. 652;
Veduta la convenzione stipulata addì 22 maggio 1908 fra il comune di Fano e il Ministero della pubblica istruzione per la conversione in governativa di quella scuola tecnica pareggiata;
Veduto che detta scuola ha fruito nell'ultimo triennio di sussidi facoltativi sul bilancio della pubblica istruzione la cui media annua ammonta a L. 2000, somma già portata a diminuzione del fondo stanziato al capitolo 133 del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio in corso, con effetto dal 1° ottobre 1908;
Veduti i fondi stanziati ai capitoli 123 e 150 del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1908-909;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La scuola tecnica di Fano è convertita per tutti gli effetti di legge in governativa dal 1° ottobre 1908.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-14;376#art-1