Art. 1
In vigore dal 16 mag 1908
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, contenente le disposizioni sulla risicoltura, ed in adempimento dell'art. 113 dello stesso testo unico;
Udito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il Consiglio superiore del lavoro;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato l'unito regolamento generale, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, per la esecuzione delle disposizioni di legge sulla risicoltura, contenute nel titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie, stato approvato col R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 marzo 1908.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
F. Cocco-Ortu.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-29;157#art-1