Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 16 mag 1908
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto il titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, contenente le disposizioni sulla risicoltura, ed in adempimento dell'art. 113 dello stesso testo unico; Udito il Consiglio superiore di sanità; Udito il Consiglio superiore del lavoro; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato l'unito regolamento generale, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, per la esecuzione delle disposizioni di legge sulla risicoltura, contenute nel titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie, stato approvato col R. decreto 1° agosto 1907, n. 636. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 marzo 1908. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. F. Cocco-Ortu. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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