Art. 17

In vigore dal 14 mar 1908
Il direttore, i professori ed i capi officina e di laboratorio ed il personale amministrativo con nomina stabile, saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo, nei casi e con le norme stabilite per gl'insegnanti nelle scuole industriali e commerciali. Il personale inserviente sarà inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale rimarrà in servizio. Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo, ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, giusta analoga convenzione con la Cassa nazionale di previdenza. Nella convenzione stessa sarà stabilita la misura della ritenuta da farsi sugli stipendi del personale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-01-23;22#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 17 Autorizzazione per la fabbricazione ed emissione di monete di nichelio puro da cent.20. — Testo vigente | Portale Normativo