Art. 15
In vigore dal 14 mar 1908
È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e di laboratorio da questa scuola ad un'altra e viceversa, quando entrambe sieno della stessa natura e di eguale grado e i funzionari da trasferirsi sieno stati nominati con decreto Reale o Ministeriale.
Perché i passaggi di cui al presente articolo possano verificarsi occorre inoltre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e le Giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole.
I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale e Ministeriale.
In casi di simili passaggi sono, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformità delle norme vigenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-01-23;22#art-15