Art. 2

In vigore dal 29 gen 1908
Alla espropriazione degli immobili all'uopo occorrenti e che verranno designati dal predetto Nostro ministro sarà provveduto a senso della citata legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1907. VITTORIO EMANUELE. C. Mirabello. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-12-15;536#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo