Art. 1
In vigore dal 29 gen 1908
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Sono dichiarate opere di pubblica utilità quelle interessanti il servizio militare marittimo da erigersi a Porto Corsini, in territorio di Ravenna.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-12-15;536#art-1